AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30".
Il  D.L.  n.  30/1993,  di  contenuto  pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1993).
                               Art. 1.
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  cessano di far parte del consiglio di amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi  del
personale, nonche' i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda
di Stato per i servizi telefonici.
  2.  I  componenti  del  consiglio  di amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto,  durano  in
carica quattro anni.
  3. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione
e'  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei  componenti.  Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parita'  di
voti prevale il voto del presidente.
   4. (( (Soppresso dalla legge di conversione). ))